L’indennità di 600 euro COVID-19 prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DECRETO -LEGGE 17 Marzo 2020, n. 18
Che cos’è?
E’ un’indennità di 600 euro spettante per il mese di Marzo 2020 NON cumulabile con il reddito di cittadinanza.
A chi spetta?
- LIBERI PROFESSIONISTI: titolari di partita iva attiva alla data del 23 Febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- LAVORATORI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
attivi alla data del 23 Febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. - LAVORATORI AUTONOMI
( artigiani, commercianti e coltivatori diretti) iscritti all’Inps alle rispettive gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. - LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI:
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 il 17 Marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto dipendente al 17 Marzo 2020 - OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO:
non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo - LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari, di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020